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Sorveglianza sanitaria

Art. 41. D.Lgs 81/2008 : Sorveglianza sanitaria



La sorveglianza sanitaria, in ottemperanza all' obbligo previsto dall' art. 41 D.lgs 81/2008, viene svolta dal nostro medico competente, direttamente nella tua sede operativa. Il nostro medico competente,  specialista del lavoro, ti seguirà passo passo nell' attuare tutte le procedure obbligatorie previste dal testo unico in materia di sicurezza del lavoro. La trasgressione di questo obbligo di legge, da parte del datore di lavoro, è punita con sanzioni amministrative e penali.
 

Che cosa è la sorveglianza sanitaria?


La sorveglianza sanitaria consiste nella valutazione dell' idoenità specifica di lavoratore alla mansione lavorativa tramite l'accertamento delle condizioni di salute del lavoratore in funzione del rischio che il suo lavoro comporta.

La valutazione comprende accertamenti preventivi (effettuati sia prima dell' assunzione che prima del cambio mansione) e periodici (effettuati a intervalli di tempo) e consistono in un esame clinico (visita medica) e indagini diagnostiche. tali accertamenti sono valutati allo scopo di verificare l'assenza di controindicazioni alla mansione lavorativa a cui il soggetto è destinato, al fine di valutare l' idoenità del soggetto stesso.

Il documento finale è il giudizio di idoeneità che indica al datore di lavoro eventuali consigli e/o limitazioni al fine di non incorrere in infortuni sul lavoro o malattie professionali.
Per ogni lavoratore viene istitutio, e periodicamente aggiornato, un libretto sanitario e di rischio dove sono annotate le condizioni psicofisiche di ogni lavoratore, compresi i risultati degli accertamenti strumentali e di laboratorio, nonchè quelli specialistici.

La sorveglianza sanitaria non deve essere svolta solo perchè obbligatoria, infatti, se ben condotta permette di:
 

  • > stabilire con i lavoratori, attraverso il Medico Competente, un rapporto diretto fondamentale;
  • > raccogliere informazioni dal punto di vista dei lavoratori, completando le conoscenze già acquisite tramite lo studio dei cicli produttivi, i sopralluoghi e le valutazioni tecniche;
  • > approfondire le conoscenze sulle organizzazione del lavoro configurando, anche attraverso il colloquio con il medico, una attività di informazione / formazione.


Evitare la manifestazione clinica eclatante di malattie, causate o meno dal lavoro, ma che con esso possono interferire, contenendo, nel contempo il fenomeno dell' assenteismo:
 

  • > rafforzare il consenso globale dei lavoratori ale scelte aziendali;
  • > garantire al lavoratore un controllo medico dal quale potrebbero emergere patologie, non causate dall' attività lavorativa, ma non ancora note al paziente;
  • > migliorare l' immagine aziendale.


1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente:
 

  • a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonche' dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
     
  • b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
     

2. La sorveglianza sanitaria comprende:
 

  • a) visita medica preventiva;
     
  • b) visita medica periodica;
     
  • c) visita medica su richiesta del lavoratore;
     
  • d) visita medica in occasione del cambio della mansione;
     
  • e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
     

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

  • a) in fase preassuntiva;
     
    b) per accertare stati di gravidanza;
     
  • c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.


4. La visita medica periodica, a cura e spese del datore di lavoro, comprendone gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Sono altresi' finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.


5. Gli esiti della visita di sorvglianza sanitaria devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio.


6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite di sorveglianza sanitaria, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

  • a) idoneita';
  • b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • c) inidoneita' temporanea;
  • d) inidoneita' permanente.
     

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneita' temporanea vanno precisati i limiti temporali di validita'.


8. Dei giudizi di idoneità, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.


9. Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

 

La nostra professionalità e la nostra esperienza (dal 1992) ti aiuteranno ad ottemperare agli obblighi di legge, senza incorrere in eventuali multe o condanne penali.







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