[Sorveglianza sanitaria: videoterminali (VDT)]

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Videoterminali (VDT)

Sorveglianza sanitaria ai lavoratori che utilizzano attrezzature munite di videoterminali (VDT)



Chi è soggetto alla sorveglianza sanitaria dovuta all'utilizzo di attrezzature munite di videoterminali?
 

L'art 173 del D.lgs definisce come  videoterminale uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato.

 
Definisce anche la postazione di lavoro come l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unita' a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonche' l'ambiente di lavoro immediatamente circostante.


Quindi definisce il lavoratore su videoterminale come chi utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni definite dall' art 175 nel seguente modo:
 

  • le modalita' di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale;
     
  • in assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale;
     
  • le modalita' e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessita'.
     

Quali sono i rischi lavorativi legati all'utilizzo di attrezzature munite di videoterminali?
 

  • rischi per la vista e per gli occhi;
     
  • rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.


Quale è la periodicità della visita per gli addetti all' utilizzo di attrezzature munite di videoterminali?
 
Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicita' delle visite di controllo e' biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta'; quinquennale negli altri casi.


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